Fabio Reghellin
2011-09-05 16:19:47 UTC
L'incentivazione in conto energia di impianti FV su tettoia è una tariffa o
un premio?
Pare un gioco di parole, ma le conseguenza sono importanti: se è una tariffa
su di essa può essere applicato il premio per l'utilizzo di moduli europei,
se invece si tratta di un premio rispetto alla genericità degli "altri
impianti" non su edificio, allora altri premi o bonus non si applicano dato
che non sono cumulabili tra loro.
Proprio oggi ho avuto uno scambio di opinioni con il funzionario di una
banca.
A mio avviso la tariffa per serre, tettoie e pensiline è una TARIFFA, non un
premio: "hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la
tariffa spettante per "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e la
tariffa spettante per "altri impianti fotovoltaici"." La distinzione dei
termini "tariffa" e "premio" è essenziale.
La classificazione è la stessa del terzo conto energia riguardo al quale il
GSE scriveva:
http://www.gse.it/media/RivistaElementi/Documents/Rivista%2022/ambiente03.htm
"vista la difficoltà di individuare lesatta linea di demarcazione tra
parziale o totale integrazione architettonica, emersa nel secondo conto
energia, il nuovo decreto porta una netta semplificazione, definendo
soltanto due categorie. Ovvero la prima costituita dagli impianti realizzati
sugli edifici, la seconda da tutti gli altri impianti, fra cui quelli a
terra. Pensiline, tettoie e serre hanno una specifica tariffa incentivante,
pari alla media tra le due tipologie sopra citate. Tra le maggiorazioni
sulla tariffa di base sono state confermate quelle per la rimozione
delleternit e per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. "
Tariffa quindi e non premio.
Non per nulla l'articolo 12 comma 3 da voi citato viene richiamato nel comma
1 dell'articolo 14 che elenca i premi da a) a d) e non nel comma due che non
accenna a premi, ma parla di tariffa. Se si trattasse di un premio la
tariffa per tettoie dovrebbe essere nell'elenco del comma 1 o almeno nel
comma 2 dovrebbe comparire qualcuna delle parole "premio", "bonus",
"incremento", cosa che non è.
Riporto integralmente il testo dell'art 14 per comodità:
Art. 14
(Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici)
1 La componente incentivante della tariffa individuata sulla base
dellallegato 5 è incrementata con le modalità di cui allarticolo 12, comma
3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:
a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui
allarticolo 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano
ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente
decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave
o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti
contaminati come definiti dallarticolo 240 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni;
b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione
inferiore a 5000 abitanti sulla base dellultimo censimento Istat effettuato
prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i
predetti comuni siano soggetti responsabili;
c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui allarticolo 3, comma
1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque
contenenti amianto;
d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui allarticolo
3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro,
sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata
allinterno della Unione Europea.
2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui allarticolo 20 del
decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti
i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere
acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media
aritmetica fra la tariffa spettante per impianti fotovoltaici realizzati su
edifici e la tariffa spettante per altri impianti fotovoltaici. Al fine
di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dellintervento
devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie
totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie
totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini
di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli
edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio
dellimpianto fotovoltaico.
Però il funzionario mi risponde:
---
il GSE ha risposto nelle Regole applicative per il riconoscimento delle
tariffe incentivanti.
A pag. 29 è riportato:
4.4.1.2 Impianti fotovoltaici realizzati su pergole, serre, barriere
acustiche, tettoie e pensiline
Al fine di ottenere il riconoscimento del premio previsto per gli impianti
fotovoltaici i cui moduli costituiscono
elementi costruttivi4 di pergole, serre, tettoie, barriere [ ]
4.4.1.3 Altri impianti
Rientrano nella tipologia altri impianti gli impianti realizzati a terra e
gli impianti realizzati su edifici che non
rispettano le condizioni tecniche indicate nel paragrafo 4.4.1.1
Inoltre, rientrano in questa tipologia tutti gli impianti realizzati su
pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e
pensiline che non rispettano i requisiti richiesti al paragrafo 4.4.1.2.
Come si può notare, al paragrafo 4.4.1.2 si parla espressamente di Premio.
Certamente la normativa ancora una volta non ha permesso di avere
uninterpretazione univoca, ma ritengo che lapprofondimento del GSE abbia
colmato tale lacuna.
---
Che ne pensate? A parte l'ovvio commento sull'idiozia di varare norme
confusionarie perché scritte in due giorni e tre notti avete notizia di
impianti su pensiline o tettoie che abbiano ottenuto una tariffa maggiorata
per l'uso di moduli europei oppure che se la siano vista negata?
Grazie!
--
Fabio Reghellin
***@libero.it
un premio?
Pare un gioco di parole, ma le conseguenza sono importanti: se è una tariffa
su di essa può essere applicato il premio per l'utilizzo di moduli europei,
se invece si tratta di un premio rispetto alla genericità degli "altri
impianti" non su edificio, allora altri premi o bonus non si applicano dato
che non sono cumulabili tra loro.
Proprio oggi ho avuto uno scambio di opinioni con il funzionario di una
banca.
A mio avviso la tariffa per serre, tettoie e pensiline è una TARIFFA, non un
premio: "hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la
tariffa spettante per "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e la
tariffa spettante per "altri impianti fotovoltaici"." La distinzione dei
termini "tariffa" e "premio" è essenziale.
La classificazione è la stessa del terzo conto energia riguardo al quale il
GSE scriveva:
http://www.gse.it/media/RivistaElementi/Documents/Rivista%2022/ambiente03.htm
"vista la difficoltà di individuare lesatta linea di demarcazione tra
parziale o totale integrazione architettonica, emersa nel secondo conto
energia, il nuovo decreto porta una netta semplificazione, definendo
soltanto due categorie. Ovvero la prima costituita dagli impianti realizzati
sugli edifici, la seconda da tutti gli altri impianti, fra cui quelli a
terra. Pensiline, tettoie e serre hanno una specifica tariffa incentivante,
pari alla media tra le due tipologie sopra citate. Tra le maggiorazioni
sulla tariffa di base sono state confermate quelle per la rimozione
delleternit e per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. "
Tariffa quindi e non premio.
Non per nulla l'articolo 12 comma 3 da voi citato viene richiamato nel comma
1 dell'articolo 14 che elenca i premi da a) a d) e non nel comma due che non
accenna a premi, ma parla di tariffa. Se si trattasse di un premio la
tariffa per tettoie dovrebbe essere nell'elenco del comma 1 o almeno nel
comma 2 dovrebbe comparire qualcuna delle parole "premio", "bonus",
"incremento", cosa che non è.
Riporto integralmente il testo dell'art 14 per comodità:
Art. 14
(Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici)
1 La componente incentivante della tariffa individuata sulla base
dellallegato 5 è incrementata con le modalità di cui allarticolo 12, comma
3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:
a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui
allarticolo 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano
ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente
decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave
o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti
contaminati come definiti dallarticolo 240 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni;
b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione
inferiore a 5000 abitanti sulla base dellultimo censimento Istat effettuato
prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i
predetti comuni siano soggetti responsabili;
c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui allarticolo 3, comma
1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque
contenenti amianto;
d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui allarticolo
3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro,
sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata
allinterno della Unione Europea.
2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui allarticolo 20 del
decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti
i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere
acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media
aritmetica fra la tariffa spettante per impianti fotovoltaici realizzati su
edifici e la tariffa spettante per altri impianti fotovoltaici. Al fine
di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dellintervento
devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie
totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie
totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini
di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli
edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio
dellimpianto fotovoltaico.
Però il funzionario mi risponde:
---
il GSE ha risposto nelle Regole applicative per il riconoscimento delle
tariffe incentivanti.
A pag. 29 è riportato:
4.4.1.2 Impianti fotovoltaici realizzati su pergole, serre, barriere
acustiche, tettoie e pensiline
Al fine di ottenere il riconoscimento del premio previsto per gli impianti
fotovoltaici i cui moduli costituiscono
elementi costruttivi4 di pergole, serre, tettoie, barriere [ ]
4.4.1.3 Altri impianti
Rientrano nella tipologia altri impianti gli impianti realizzati a terra e
gli impianti realizzati su edifici che non
rispettano le condizioni tecniche indicate nel paragrafo 4.4.1.1
Inoltre, rientrano in questa tipologia tutti gli impianti realizzati su
pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e
pensiline che non rispettano i requisiti richiesti al paragrafo 4.4.1.2.
Come si può notare, al paragrafo 4.4.1.2 si parla espressamente di Premio.
Certamente la normativa ancora una volta non ha permesso di avere
uninterpretazione univoca, ma ritengo che lapprofondimento del GSE abbia
colmato tale lacuna.
---
Che ne pensate? A parte l'ovvio commento sull'idiozia di varare norme
confusionarie perché scritte in due giorni e tre notti avete notizia di
impianti su pensiline o tettoie che abbiano ottenuto una tariffa maggiorata
per l'uso di moduli europei oppure che se la siano vista negata?
Grazie!
--
Fabio Reghellin
***@libero.it